Trasferimento iscrizione

La prima iscrizione all’Albo  dei giornalisti (elenco pubblicisti o elenco professionisti) è fissata presso l’Ordine regionale dove si ha residenza anagrafica.


Se nella regione dove si è iscritti non è più fissata nè la residenza nè il domicilio professionale il giornalista, ai sensi dell’art. 37 legge 69/1963, deve chiedere il trasferimento di iscrizione nell’Albo che ha competenza nel luogo della nuova residenza.


Si precisa, infine, che l’iscrizione in un diverso albo regionale, disciplinata dall’art. 37 suddetto, comporta l’assolvimento della tassa di concessione governativa, stante l’autonomia degli albi regionali.