Iscrizione Provvisoria Elenco pubblicisti


Art. 47 L. 3/2/63 n. 69


ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Legge 3 febbraio 1963, n. 69
 

Versione aggiornata al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150



Art. 47. Direzione affidata a persone non iscritte nell’albo.
 

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all’albo dei giornalisti.
 

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l’annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell’elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell’elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.
 

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell’elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all’art. 35 della presente legge (25).
 

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell’albo.