Pensioni di vecchiaia ed invalidità
La riduzione della quota annuale per i giornalisti è stabilita dall’art. 28 del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 (norme attuative della legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull’ordinamento della professione giornalistica), una norma che contempla unicamente le pensioni di vecchiaia e invalidità dei giornalisti iscritti all’Albo.
Con una nota del 23/11/2010 n.31348 l’INPS precisava che < la natura del trattamento pensionistico non si modifica nel tempo e resta quella riportata sul decreto di pensione emesso all’atto della cessazione del servizio>.
La recente legislazione ha operato una revisione del sistema pensionistico, introducendo nuove denominazioni e requisiti e ha stabilito che l’età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia è di 67 anni.
Malgrado questo dinamismo si precisa che ciò che ha rilevanza ai fini ordinistici è il TITOLO PENSIONISTICO indicato nel decreto di pensione emesso all’atto del collocamento a riposo nonchè eventuali mutamenti del TITOLO stesso contemplati da disposizioni legislative sopravvenute.
Occorre, altresì, precisare che il diritto alla riduzione della quota annuale è legato alla fruizione della pensione “intera”. Pertanto coloro che fruiscono di pensione “con abbattimenti” possono beneficiare della riduzione nel momento in cui maturano il diritto alla pensione “intera”.
La potestà impositiva dell’Ordine non può prescindere dalle leggi dello Stato, agendo lo stesso da sostituto d’imposta e quindi potendo operare nelle scelte solo per ciò che riguarda l’entità necessaria al mantenimento delle strutture.
Il giornalista che vorrà ottenere il beneficio della riduzione della quota, a partire dall’anno successivo alla maturazione della pensione, dovrà formulare espressa richiesta al Consiglio Regionale dell’Ordine di appartenenza che, sulla base delle autocertificazioni rese dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, effettuerà le opportune verifiche con gli enti di previdenza.
Download: Modulo autocertificazione