Iscrizione Elenco speciale

Direttori responsabili di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico.


Chiunque, pur non esercitando attività giornalistica, può assumere la qualifica, e le funzioni di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, nell’esclusione di quelli sportivi e cinematografici:
in tal caso è prevista l’iscrizione nell’apposito elenco speciale annesso all’Albo (purchè in possesso dei requisiti richiesti per i direttori responsabili dell’art. 3, II e III comma, della legge sulla stampa n. 47/48).
La fissazione dei criteri di massima per l’identificazione degli elementi idonei a qualificare il “carattere” di dette pubblicazioni, non sembra poter prescindere dalla ricorrenza di un duplice ordine di presupposti: alcuni di carattere obiettivo, consistenti nel contenuto in prevalenza attinente ad una scienza, tecnica o professione;
altri di destinazione, consistenti nell’esclusiva diffusione di periodico fra gli operatori di quella particolare scienza, arte o professione di cui tratta il periodico stesso.
In mancanza anche di uno di tale presupposti la pubblicazione non può considerarsi annoverabile fra quelle previste dall’art. 28 della legge.


(ANTONIO VIALI – Giornalista – La professione, le regole, la giurisprudenza)


Legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull’ordinamento della professione giornalistica


Art. 28 – Elenchi speciali
All’Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.
Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell’interessato, il Consiglio nazionale dell’Ordine.



Dpr 4 febbraio 1965, n.115 – Regolamento per l’esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69.
Articolo 32. Modalità di iscrizione nell’elenco speciale dei direttori responsabili di periodici e riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico
1. Per l’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all’art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
2. La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all’ultimo comma dell’art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.
4. Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l’iscrizione del direttore nell’elenco speciale (dal 01/01/2012 tale certificazione non viene più rilasciata per effetto dell’art. 15 della Legge 12/11/2011, n. 183)
5. Il Consiglio provvede alla cancellazione dall’elenco speciale, sentito l’interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell’art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l’iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa.
6. Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai Tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.
(Articolo così modificato dall’art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212).


La legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47
3. Direttore responsabile
Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano (o cittadino comunitario in base all’articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l’italiano non appartenente alla Repubblica se possiede gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare deve essere nominato un vice direttore che assume la qualità di responsabile.
Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.