Al fini dell’iscrizione nell’Elenco dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti, l’articolo 34 del Regolamento per l’esecuzione della legge 3 febbraio 1963 numero 69 (Dpr. 4 febbraio 1965 numero 115), ”Modalità di Iscrizione nell’elenco dei pubblicisti — Documentazione”, prevede che «la documentazione prevista dall’art. 35 della legge deve contenere elementi circa un effettivo svolgimento dell’attività giornalistica nell’ultimo biennio».
Il rispetto rigoroso di quanto fissato dall’articolo del richiamato Regolamento, oltre alla considerazione sui poteri assegnati all’Ordine dei giornalisti dall’ultimo comma del citato articolo («Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all’esercizio dell’attività giornalistica da parte degli interessati»), obbligano il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti a mettere in atto tutti gli strumenti necessari al fine di certificare l’effettivo svolgimento dell’attività giornalistica. Per queste ragioni, ma anche per rendere più aderente alle modifiche avvenute nelle attività professionali dei giornalisti, il Consiglio regionale dell’Umbria ha deciso di puntualizzare le modalità per l’iscrizione all’Elenco dei pubblicisti, fissando criteri più stringenti per la valutazione della documentazione in possesso del richiedente.
La puntualizzazione dei criteri per l’iscrizione, effettuata in data 11 ottobre 2007, parte dalle disposizioni di cui alla sentenza della Corte di Cassazione Sezione Terza Civile n. 360 del 14 gennaio 2002, secondo cui «(..) in sede di esame della domanda di iscrizione all’elenco dei pubblicisti, il Consiglio dell’Ordine non ha potere di compiere valutazioni di merito sulla qualità degli articoli prodotti dal richiedente.
La domanda di iscrizione nell’Elenco dei pubblicisti, redatta in carta da bollo (Euro 16,00) deve essere, corredata dalla documentazione necessaria (vedi Fac-simile domanda e allegati) e presentata al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, comunque dove l’interessato ha residenza anagrafica. Il Consiglio dell’Ordine assumerà la delibera di iscrizione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Al fine di una corretta acquisizione dei dati la domanda di iscrizione e i documenti richiesti a corredo non dovranno essere compilati a mano.
Il Consiglio dell’Ordine vincolerà la propria valutazione per l’iscrizione all’Albo alla partecipazione al corso di formazione on line riservato agli aspiranti pubblicisti. Si precisa, a tal proposito, che il Consiglio umbro, con delibera del 31 marzo 2011, ha stabilito che dal 1 gennaio 2012 le domande di iscrizione all’elenco pubblicisti dovranno essere corredate dall’attestato di partecipazione a tale corso.
Si precisa, altresì, che la frequenza del corso è possibile per tutti gli aspiranti pubblicisti che abbiano alle spalle almeno un anno di attività.
Per fruire del corso occorre accedere al sito www.odg.it cliccare sul link ORDINI REGIONALI (pubblicato sulla barra in blu della homepage) poi sul “tasto” ASPIRANTI PUBBLICISTI.
Al termine del percorso didattico verrà rilasciato un attestato che certifica la frequenza e il superamento del corso.
L’iscrizione all’Albo è, infine, preceduta da un colloquio dell’aspirante pubblicista con i componenti del Consiglio regionale, al fine di permettere a questi ultimi, nello spirito dell’articolo 34 del regolamento attuativo sopra citato, una effettiva valutazione dell’adeguatezza e della continuità dell’attività giornalistica effettivamente svolta.
Requisiti:
• Natura giornalistica delle prestazioni. Pubblicazioni di libri, relazioni, tesi che non siano legate alla produzione di una testata giornalistica, non hanno alcuna efficacia ai fini della valutazione della domanda.
• Attività non occasionale, cioè un’attività che non sia saltuaria, casuale o sporadica ma che, al contrario, denoti continuità di prestazione di impegno professionale. La dimostrazione che l’attività giornalistica svolta abbia i requisiti previsti può desumersi soltanto da una valutazione quantitativa e qualitativa degli articoli prodotti, una valutazione, cioè che tenga conto del numero, oggetto, entità di tali articoli nonché della loro frequenza in relazione al ritmo di pubblicazione dei giornali in cui gli scritti sono stati via via pubblicati. Il Consiglio dell’Ordine dell’Umbria ritiene necessario che, nell’arco dei due anni, si siano pubblicati almeno 80 articoli per collaborazione ai quotidiani, almeno 70 per periodici settimanali, 60 per periodici quindicinali e 30 per mensili; equamente distribuiti nel periodo e tenuto conto di quanto detto in precedenza circa l’impegno professionale e quindi con necessaria valutazione dell’effettiva consistenza giornalistica degli stessi. Qualora si sia collaborato con più testate gli articoli prodotti possono essere cumulati, restando fermo il termine dei due anni precedenti la presentazione della domanda.
• Attività retribuita. Il richiedente deve dimostrare di aver ricevuto una retribuzione, o comunque un compenso erogato con regolare cadenza periodica. Non sono ammessi pagamenti che cumulino periodi superiori a quattro mesi. Devono essere, quindi, allegate alla domanda gli originali delle buste paga o notule (con relativa attestazione di versamento di ritenuta d’acconto da parte dell’azienda) o altro documento fiscalmente valido attestante i compensi. L’Ordine regionale, aderendo agli indirizzi del Cnog e tenendo presente la realtà editoriale locale, ha stabilito in Euro 1800,00 il compenso minimo biennale sulla base del quale valutare la congruità della retribuzione. Saranno ritenuti validi documenti rilasciati dall’azienda editoriale, comprovanti la retribuzione percepita dal richiedente in maniera continuativa, ovvero:
a) il modello riepilogativo di fine anno dei compensi rilasciato dall’azienda (art 3 D.P.R.. 29-09-73 n.600) con allegata quietanza (o fotocopia convalidata dell’azienda stessa) del versamento della ritenuta d’acconto all’esattoria comunale competente per territorio, fatta sulla retribuzione del richiedente.
b) in mancanza del modello riepilogativo è possibile presentare tutte le ricevute (almeno 3 per ciascun anno) con allegata quietanza del versamento della ritenuta d’acconto fatto all’esattoria competente sulla retribuzione del richiedente. Non sono accettate le ricevute di compensi corrisposti in unica soluzione alla fine del biennio di riferimento. Nel caso l’attività giornalistica non sia stata retribuita per colpevole inadempimento del Committente, il Consiglio dell’Ordine chiede la presentazione di una sentenza dell’autorità giudiziaria (che condanna l’inadempiente) oppure un verbale di conciliazione che prende atto dell’omesso compenso. Non sono accettate ricevute di pagamento per eventuali prestazioni di carattere non giornalistico, o cumulative di prestazioni giornalistiche e di altro genere.
• Attività biennale. La legge chiede che l’aspirante pubblicista documenti la sua attività “da almeno due anni” tale periodo deve immediatamente precedere la data di presentazione della domanda di iscrizione, momento in cui la collaborazione deve essere comunque “attiva”. Il compimento del biennio di attività è condizione di proponibilità della domanda. Non sono ammesse le collaborazioni svolte per testate dirette da iscritti nell’elenco speciale.
Documentazione specifica:
A) Collaboratori di giornali quotidiani, agenzie di stampa, quotidiani telematici, settimanali e altri periodici.
Articoli firmati o siglati relativi agli ultimi due anni, in numero sufficiente a comprovare l’attività e l’effettiva natura giornalistica della collaborazione (pagine intere in originale con elenco riassuntivo). Gli articoli presentati senza firma non potranno essere in numero superiore al 30% del totale documentato. Dovranno essere corredati dalla certificazione del direttore responsabile che ne confermi l’autore gli articoli NON FIRMATI, SIGLATI e con PSEUDONIMO. Per i giornali quotidiani, le agenzie di stampa e i giornali telematici quotidiani è richiesto un minimo di 80 articoli. Almeno 70 per collaborazioni a periodici settimanali, 60 a periodici quindicinali e 30 a periodici mensili.
B) Collaboratori di tv e radio.
Elenco dei servizi trasmessi e trascrizione degli stessi, con copia allegata del materiale audio-video (prodotta su supporto hardware mobile, DVD) comprovante l’effettiva messa in onda nei 24 mesi precedenti la domanda di iscrizione, con l’indicazione di testata, data, programma, titolo dei servizio, ora. Degli eventuali servizi non prodotti all’atto della presentazione della domanda deve essere redatta una dichiarazione separata. Per i servizi non firmati (in numero complessivo non superiore al 30% del totale) deve essere redatto un elenco a parte. Entrambi gli elenchi devono essere sottoscritti per conferma dal direttore responsabile della testata (o dai direttori responsabili, nel caso di giornalisti free lance).
C) Telecineoperatori.
Dichiarazione circostanziata del direttore dei servizi giornalistici di una rete televisiva o del cinegiornale, che attesti la natura giornalistica dell’opera prestata e che le prestazioni sono state svolte con piena autonomia decisionale;
Copia (prodotta su supporto hardware mobile, DVD) di almeno 80 filmati distribuiti nell’arco del biennio, con certificazione da parte del direttore dell’emittente tv (o dei direttori, nel caso di cine-operatori free lance) della data di messa in onda e del titolo dei servizi cui le immagini si riferiscono. I servizi devono attestare varietà di prestazione e di temi affrontati nel corso del curriculum professionale con redazione di didascalie o testi dell’informazione visiva. Dai filmati deve risultare l’indicazione del telecineoperatore che ha effettuato il servizio. Il richiedente deve esibire copia degli ordini di servizio dai quali risulta che è intervenuto autonomamente senza nessuna indicazione in dettaglio delle riprese, delle sequenze e dei movimenti di macchina;
D) Fotoreporter.
Dichiarazione circostanziata della direzione della pubblicazione (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, cinegiornale, servizi giornalistici di un ente radiotelevisivo) che attesti la natura giornalistica dell’opera prestata e che le prestazioni sono state svolte con piena autonomia decisionale;
Elenco cronologico del servizi e copia (cartacea, oppure in DVD) delle pagine intere, da cui risulti la data di pubblicazione dei giornali nei quali i servizi fotografici sono stati pubblicati nei 24 mesi che precedono la presentazione della domanda. Nel caso di servizi non firmati occorre una dichiarazione del direttore responsabile che chiarisca se il fotoreporter ha solo eseguito le direttive del giornalista oppure se ha sviluppato autonomamente i concetti giornalistici fondamentali.
I servizi devono essere almeno 80 per i quotidiani, 70 per settimanali, 60 per quindicinali e 30 per mensili. Per i servizi non firmati si fa riferimento a quanto fissato per i collaboratori di quotidiani, settimanali e mensili.
E) Uffici stampa pubblici e privati.
Gli addetti agli uffici stampa degli enti pubblici o privati, che non possono dimostrare l’assunzione al servizio precedente al 2000, possono chiedere l’iscrizione, esclusivamente, se l’ ente è dotato di testate giornalistiche registrate producendo la medesima documentazione cui alla lettera A), C) e D).
Gli addetti all’ufficio stampa di enti pubblici, che svolgono tale funzione alla data dell’entrata in vigore della legge 150/2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non sono iscritti all’albo dei giornalisti, possono chiedere l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti allegando alla domanda la seguente documentazione:
– comunicati stampa;
– schede informative;
– materiale di presentazione di conferenze stampa;
– ogni altro materiale ritenuto utile a comprovare l’effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico;
– copia del contratto di lavoro;
– certificazione dei compensi percepiti.